Introdotto il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente


  Riportiamo, per l’importanza sociale e la rilevanza etica dell’argomento, la normativa introdotta con la legge 11 dicembre 2016, n. 236, recante “ modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 23.12.2016 e che è entrata in vigore il 07/01/2017.

FINALITÀ DELLA LEGGE

La legge risponde alla necessità di adeguare il nostro ordinamento riguardo al  fenomeno, esteso a livello internazionale, del traffico di organi e della tratta di persone con lo scopo di prelevarne gli organi e trapiantarli illegalmente.

E’ tristemente noto lo sfruttamento e l’abuso esercitato su persone, anche minorenni, provenienti da situazioni di emarginazione e povertà, utilizzate per espiantarne gli organi e commercializzarli, spesso con la complicità di personale sanitario.

ART. 601 BIS C.P.

Con il provvedimento in esame il nostro legislatore ha introdotto, dunque, nel codice penale, il reato di “traffico di organi prelevati da persona vivente”, inserendovi l’art. 601- bis.

Non a caso la nuova norma è stata inserita dopo l’art. 601 c.p., che punisce la tratta di persone, vera e propria riduzione in schiavitù a fini di sfruttamento lavorativo e sessuale, accattonaggio o allo scopo di sottoporle al prelievo di organi.

SANZIONI 

L’art. 601-bis punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 “chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente; prevista inoltre l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione, se il fatto e’ commesso da persona che esercita una professione sanitaria.

Chiunque  organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Il reato è punito anche se commesso in forma associata, con aggravamenti di pene per gli autori del reato, come dispone l’art. 416 c.p., relativo al reato di associazione per delinquere, anch’esso innovato dalla legge in esame, che ne estende la portata alla fattispecie del traffico di organi.

ULTERIORI MODIFICHE

Il provvedimento legislativo ha, inoltre, modificato  la legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), aumentando la pena prevista – che passa da un minimo di tre ad un massimo di otto anni di reclusione – per chi a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente.    

 

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