Riforma del Terzo Settore: Corso monografico all’Università Pontificia “Angelicum” di Roma


Adjuvantes Onlus, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università di S. Tommaso d’Aquino – ANGELICUM, organizza il 17 e il 18 maggio 2019,  un Corso monografico di 8 ore sulla Riforma del Terzo Settore

Il Terzo settore è trainante per l’economia del Paese e in grado di fornire funzioni e servizi prima svolti dal soggetto pubblico. Il corso RIFORMA DEL TERZO SETTORE è rivolto a tutte le associazioni, alle fondazioni, alle Onlus, alle imprese sociali e a tutti i soggetti che operano nel mondo del no-profit.

Scarica la locandina.

Per info e iscrizioni:

Adjuvantes Onlus

Referente: Valerio Pierleoni

Tel. 06.6702338; Cell. 331.9013661

E-mail: adjuvantes@pust.it

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino

Largo Angelicum 1,   00184 – ROMA

Con la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” è stato avviato un percorso di riforma del Terzo settore, tuttora in corso.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/

 

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